IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO NON E' UFFICIALE IN QUANTO TRATTASI DI UNA RIBATTITURA AUTONOMA AVENTE COME ORIGINALE IL TESTO DISTRIBUITO DAL P.M.I.P. DI MILANO. IL TESTO ORIGINALE ED AUTENTICO E' DA RICHIEDERE AGLI ENTI APPOSITI.

MANUALE di GESTIONE del
SISTEMA di MONITORAGGIO delle EMISSIONI (S.M.E.)
INDICE
1. Oggetto
2. Applicabilità
3. Finalità
4. Riferimenti normativi
5. Terminologia
6. Caratteristiche S.M.E.
6.1 Principi di misura
6.2 Caratteristiche degli analizzatori
6.3 Realizzazione SME
7. Responsabilità
8. Gestione S.M.E.
8.1 Verifiche iniziali e quinquennali
8.2 Mantenimento dell'integrità ed efficienza del sistema (verifiche annuali)
8.3 Manutenzione ordinaria e quaderno di manutenzione
9. Sistema di acquisizione, archiviazione, validazione ed elaborazione dei dati forniti dallo S.M.E.
9.1 Acquisizione dati
9.1.1 Valori elementari
9.1.2 Dati orari
9.1.3 Stato dell’impianto
9.2 Elaborazione
10. Presentazione valutazione e comunicazione
1 - OGGETTO
Il presente documento descrive le misure tecniche, organizzativi e procedurali da adottare per la gestione del monitoraggio delle emissioni di inquinanti provenienti da un impianto di produzione di energia elettrica.
2 - APPLICABILITÀ
Il presente documento si applica alle misure in continuo di S02, NO., CO, 02 e polveri, nonché ai parametri necessari per la normalizzazione di tali misure rilevate dal sistema di monitoraggio realizzato ai sensi della normativa vigente.
3 - FINALITÀ
Il presente documento definisce i criteri, le responsabilità e le modalità procedurali atte a:
a) gestire correttamente il sistema di monitoraggio alle emissioni ;
b) assicurare e documentare il rispetto dei valori limite di emissione;
c) soddisfare le esigenze espresse dalla normativa in materia di controllo delle emissioni ed in particolare dal Decreto 21.12.95, relativamente al grado di accuratezza delle misure e della disponibilità dei dati;
d) assicurare la corretta comunicazione dei dati e delle informazioni verso le Autorità competenti per il controllo;
e) permettere all'autorità di controllo una verifica delle caratteristiche delle emissioni e del rispetto dei valori limite di emissione (art. 8 del DPR n. 203 del 24.5.88);
f) consentire l'attuazione dell’inventario provinciale delle emissioni ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di risanamento e della tutela delle qualità dell'aria (art. 4 e 5 del DPR n. 203 del 24.5.88).
4 - RIFERIMENTI NORMATIVI
L'emissione di norme, nota col termine di "normazione", tende a:
a) assicurare l'igiene e la sicurezza delle persone e degli ambienti;
b) salvaguardare gli interessi della collettività e dei consumatori;
c) migliorare l'economicità generale e la comunicazione tecnica;
d) facilitare gli scambi commerciali anche tra Paesi e Nazioni diverse.
Le norme, in ragione degli obiettivi possono distinguersi in due categorie: norma legislativa e norma tecnica.
Norma legislativa: tra cui si annoverano i Regolamenti e le Regole tecniche emanate dalla Autorità pubblica in attuazione a Leggi specifiche .
La norma legislativa è l'insieme delle Leggi emanate dall'Autorità pubblica che regolano l'esercizio di processi attività, impianti servizi finalizzati alla tutela della collettività e dell’ambiente .
L'osservanza della norma legislativa è obbligatoria e può, incorporando il contenuto delle norme tecniche, dare a queste ultime forza di legge.
I riferimenti normativi per l'esercizio dello SME finalizzati alla gestione, valutazione e comunicazione dei dati sono da ricercarsi nelle seguenti norme:
a) DPR 24.5.88 n. 203 Legge quadro),
b) DM 12.7.90 - Allegato 3 (per impianti esistenti),
c) Decreto 8.5.89 (per impianti nuovi),
d) Decreto 6.5.92 (controllo ed assicurazione qualità dei dati e istituzione del CENIA),
e) DPCM. 2.10.95 ( caratteristiche merceologiche dei combustibili),
f) Decreto 21.12.95 (disciplina dei metodi di controllo delle emissioni
Norma tecnica, è una "specifica" tecnica, emessa da un Organismo normatore per una generale applicazione con osservanza non obbligatoria salvo se richiamata da una norma legislativa. La norma tecnica è un documento che prescrive i requisiti e le caratteristiche tecniche che i prodotti i processi le strumentazioni ed i servizi devono soddisfare.
L'attività di normazione viene esplicata su tre principali livelli geografici:
NORMATIVA INTERNAZIONALE
Sono le norme emesse da Organismi internazionali:
Le norme emesse sono solitamente del tipo "raccomandazioni" alle quali il Paese aderente può attenersi o meno senza alcun limite di vincolo.
NORMATIVA REGIONALE (EUROPEA)
Sono le norme emesse da Organismi regionali (europei):
A differenza delle norme internazionali, quelle regionali sono solitamente del tipo "regole tecniche" e pertanto hanno carattere vincolante per i Paesi che vi aderiscono.
NORMATIVA NAZIONALE (ITALIANA)
In Italia il D.L.L. del 1 Marzo 1945 delega il compito di redigere le norme al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) che si avvale dei seguenti Organismi normatori (*)
Le norme emesse da UNI e CEI sono delle "norme tecniche" e pertanto del tipo consensuale, talvolta rese del tipo vincolante da specifiche leggi dello Stato, come per esempio nel campo della sicurezza, ecc.
(*) UNI e CEI sono stati inoltre recentemente designati direttamente dallo Stato italiano come Organismi Normatori dalla Legge Italiana 31.7.86, che recepisce la Direttiva europea 189/83.
NORMA ESTERA
Ogni Paese estero possiede a livello nazionale propri Organismi Normatori tra i quali si citano:
In U.S.A. inoltre, diverse Associazioni emettono norme, raccomandazioni, guide, ecc. per esempio:
In sintesi le norme tecniche sono elaborate e pubblicate da Organismi normatori ed hanno carattere consensuale, mentre le norme legislative (regolamenti e regole tecniche) sono elaborate e pubblicate dall'Autorità pubblica e perciò hanno carattere cogente e quindi vincolante.
LE CENTRALI TERMOELETTRICHE NELLA GESTIONE, VALIDAZIONE E COMUNICAZIONE DATI RILEVATI DALLO SME DEVONO IN PARTICOLARE RISPETTARE OLTRE ALLE NORME LEGISLATIVE CITATE LE SEGUENTI NORME:
a) art. 13 comma 5 del D.P.R. n. 203 del 24.5.88, per gli impianti esistenti;
b) decreti MICA di autorizzazione ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 203 del 24.5.88, per gli impianti nuovi e per quelli esistenti con relative delibere di Giunta Regionale emanate come pareti espressi al MICA ai sensi del sopracitato art. 17 ed assunti dai decreti MICA come parte integrante dei Decreti stessi.
NORME UNI
n° 10169 Misure alle emissioni. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot
n° 10263 Misure alle emissioni. Determinazione della concentrazione delle polveri nei flussi gassosi convogliati. Metodo gravimetrico con sonda semplice .
n° 9969 Misure alle emissioni. Determinazione del monossido di carbonio in flussi gassosi convogliati. Metodo spettrofotometrico all’infrarosso
n° 10391 Misure alle emissioni. Determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale nei flussi gassosi convogliati. Metodo strumentale automatico con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID).
n° 10393 Misure alle emissioni. Determinazione del biossido di zolfo nei flussi gassosi convogliati. Metodo strumentale con campionamento estrattivo diretto.
n° 4546 Misure e misurazioni. Termini e definizioni fondamentali.
NORME ISO
n° 10396 Stationary source emissions. Sampling for the automated determination of gas concentrations.
n° 10849.2 ISO/DIS Stationary source emissions. Detemination of mass concentration of nitrogen oxides. Performance characteristics of automated measuring systems
n° 10155 Stationary source emissions. Automated monitoring of mass concentrations of particles. Performance characteristics, test methods and specifications. Air pollution control. Manual of continous emission monitoring . The Federal Minister for the Environmental Nature Conservation and Nuclear Safety ( 1988 ).
n° 7935 Stationary source emissions. Determination of the mass.concentration of sulphur dioxide. Performance characteristics and calibration of automated measuring system.
n° 12039.2 ISO/TC Stationary source emissions. Determination of the volumetric concentration of CO, C02 and oxygen. Perfomance, characteristics and calibration of an automated measuring system.
Le norme tecniche sopra elencate, si intendono modificate nel momento in cui l'Ente normatore di competenza, le aggiornerà emanando nuove norme in sostituzione delle precedenti.
5. TERMINOLOGIA
ACCURATEZZA: di una misura: entità dello scostamento del valore ottenuto con il metodo di misura adottato rispetto al valore "reale" (MU 151).
ANNO: periodo dal primo gennaio al trentun dicembre successivo (Decreto 21.12.95).
CAMPO DI MISURA di uno strumento: intervallo tra la concentrazione minima e massima che un analizzatore è in grado di misurare senza soluzione di continuità (DPCM 28.3.83).
CALIBRAZIONE: procedura di verifica (per un analizzatore a risposta lineare) dei segnali sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span), tipicamente l'80% del fondo scala (Decreto 21.12.95).
CARICO DI PROCESSO: si intende il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialità nominale ( Decreto 21.12.95).
CERTIFICAZIONE o verifica delle apparecchiatura: verifica della rispondenza delle apparecchiatura, sistemi e sensori alle specifiche tecniche previste dalla nominativa (Decreto 6.5.92).
CONCENTRAZIONE MISURATA: è il valore di concentrazione della specie chimica in misura corrispondente alla misura elettrica dell’analizzatore (curva di taratura); per gli analizzatori di tipo estrattivo è riferita al secco, per gli analizzatori in situ al tal quale (fumi umidi); in entrambi i casi è la misura riferita alla concentrazione di ossigeno effettivamente presente nei fumi.
CONCENTRAZIONE NORMALIZZATA: concentrazione espressa in mg/Nm3, (0°C e 0,1013 MPa), riferita ai fumi secchi ed al tenore di 02 libero nei fumi (DM 12.7.90).
DATO ELEMENTARE: dato istantaneo campionato con opportuna frequenza (Decreto 21.12.95), oppure il valor medio dei dati istantanei calcolati in un prefissato intervallo di tempo (un minuto).
DATO MEDIO ORARIO: valori delle medie aritmetiche calcolate sulla base dei "valori elementari" acquisiti in un ora.
DATO ISTANTANEO: dato relativo al segnale elettrico acquisibile in modo continuo da un analizzatore ( Decreto 21.12.95).
DENSITÀ OTTICA: vedi estinzione.
DETERMINAZIONE GRAVIMETRICA: misurazione di massa a mezzo di pesata (MU 151)
DISPONIBILITÀ DEI DATI ELEMENTARI: la percentuale del numero delle misure elementari valide acquisite, rispetto al numero dei valori teoricamente acquisibile nell’arco dell’ora (Decreto 21.12.95).
ERRORE CASUALE (sinonimi: indeterminato, accidentale): errore che in ogni misura incide per motivi inafferrabili, definibili cioè come dovuti al caso e che dà luogo a scostamenti dei valori di misura dal valore reale sia di segno positivo che negativo (MU 151)
ERRORE SISTEMATICO (sinonimo: determinato): errore dovuto ad un difetto di misura (localizzato nella strumentazione, nell'operatore o nelle modalità operative e ambientali) che dà luogo a scostamenti dei valori di misura dal valore reale del tipo a senso unico (MU 151).
ESTINZIONE (o densità ottica): logaritmo in base 10 del rapporto della luce incidente (Io) e della luce trasmessa (I). E = log Io/I ovvero E = log 1/T dove T è la trasmittanza cioè il rapporto I / Io.
GIORNO: giorno di calendario (Decreto 21.12.95).
GRADO DI ACCURATEZZA: entità dello scostamento dell'insieme dei valori misurati ottenibile con il metodo di misura adottato rispetto al valore "reale". L'accuratezza fornisce il grado di attendibilità di un metodo dì misura. Si quantifica attraverso l'INDICE DI ACCURATEZZA relativo (Decreto 21.12.1995).
GRAFICO DI TARATURA: rappresentazione grafica di una funzione riferita ad un sistema di coordinate; il grafico di taratura è ottenuto eseguendo una serie di misure e riportando in ascisse quantità note del composto in esame ed in ordinate i valori indicati dalle apparecchiatura di misura (MU 151).
GRANDEZZA CALCOLATA: è ottenuta combinando con un algoritmo di calcolo due o più misure, oppure misure e parametri inseriti da operatore.
IMPIANTO: è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione; le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiatura e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo (DPCM 21.7.89 e Circolare R.L. Ambiente 1.93 bis).
IMPIANTO IN AVVIAMENTO: si intende un impianto che, salvo diversa disposizione normativa o autorizzativa venga messo gradualmente in servizio fino al superamento del minimo tecnico (Decreto 21.12.95).
IMPIANTO IN FERMATA o fase di arresto: dicasi di impianto che, per varie cause, viene (gradualmente) messo fuori servizio ed escluso dal ciclo produttivo; salvo diversa disposizione normativa o autorizzativa la fase di arresto inizia al di sotto del minimo tecnico (Decreto 21.12.95).
INDICE DI ACCURATEZZA relativo (IAr) : vedi grado di accuratezza.
LIMITE DI RILEVABILITÀ: la concentrazione di inquinante che produce un segnale pari al doppio del rumore di fondo riscontrato alla concentrazione zero di inquinante (DPCM 28.3.83).
MESE: mese di calendario ove non diversamente specificato (Decreto 21.12.95).
MINIMO TECNICO: si intende il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in condizione di regime; il mimino tecnico viene dichiarato dall'esercente alle Autorità competenti tramite la definizione dei parametri di impianto che lo caratterizzano (Decreto 21.12.95).
MISURA DIRETTA: misura effettuata con analizzatoti che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale alla concentrazione di inquinante (Decreto 21.12.95).
MISURA INDIRETTA: misura effettuata con analizzatoti che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale ad un parametro da correlare alle concentrazioni dell'inquinante con ulteriori misure (Decreto 21.12.95).
ORA: ora solare (Decreto 21.12.95).
ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO: numero delle ore di funzionamento del processo produttivo, con l'esclusione dei periodi di avviamento ed arresto e dei periodi di guasto, salvo ove non diversamente specificato dalle norme o in sede di autorizzazione (Decreto 21.12.95).
PERIODO DI OPERATIVITÀ NON SORVEGLIATA: periodo tra due calibrazioni successive (ISO 10396).
PERIODO DI OSSERVAZIONE: intervallo temporale a cui si riferisce il limite di emissione da rispettare (Decreto 21.12.95).
POTENZIALITÀ ELETTRICA: si esprime tramite la potenza elettrica in MW erogata ai morsetti dell’alternatore.
POTENZIALITÀ TERMICA del focolare: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura è il kW.
PRECISIONE: variazioni intorno alla media di più misure ripetute con la stessa concentrazione di inquinante nelle condizioni nominali di impiego dell’analizzatore, espressa come variazione standard.
PREELABORAZIONE DATI: si intende l'insieme delle procedure di calcolo che consentono di definire, partendo dai valori elementari acquisiti espressi in unità ingegneristiche di sistema, i valori medi orari espressi nelle unità di misura richieste e Alti alle condizioni fisiche prescritte (Decreto 21.12.95).
RUMORE DI FONDO: la deviazione spontanea e di breve durata attorno al valore medio del segnale di uscita dall’analizzatore, che non è causata da variazioni di concentrazione. Il rumore di fondo è determinato come variazione standard della media ed è espresso in unità di concentrazione (DPCM 28.3.83).
STABILIMENTO: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti.
TARATURA: procedimento che determina come i segnali di uscita degli strumenti sono legati alle misure dei misurandi ed i valori nominali dei campioni materiali alle misure delle grandezze da essi riprodotte. In generale la taratura ha lo scopo di determinare tutte le caratteristiche metrologiche di un dispositivo. In ogni caso essa deve determinare il diagramma di taratura (UNI 4546).
VALORE: sinonimo di dato
VALORE ANNUALE: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nell'arco dell’anno (Decreto 21.12.95)
VALORE DI 48 ORE: media aritmetica dei dati orari validi rilevati nel corso di 48 ore di normale funzionamento anche non consecutivo (Decreto 21.12.95).
VALORE GIORNALIERO: media aritmetica dei valori orari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 (hh:mm:ss), (Decreto 21.12.95).
VALORE MENSILE: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese (Decreto 21.12.95).
VALORI NOMINALI: per valori nominali delle potenze e dei rendimenti si intendono i valori dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
VALORE ORARIO: media aritmetica delle misure istantanee valide campionate nel corso dell'ora trascorsa (Decreto 21.12.95).
VALORE REALE: valore che si otterrebbe calcolando la media di una serie infinita di misure di una stessa grandezza (MU 151).
VERIFICA DEL GRADO DI ACCURATEZZA: è la procedura eseguita direttamente in campo per determinare l'indice di accuratezza relativo (Decreto 21.12.95).
VERIFICA IN CAMPO: attività destinate all’accertamento della correttezza delle operazioni di misura, condotte direttamente dall'Autorità preposta al controllo od effettuate dall’Esercente sotto la loro supervisione. Per gli analizzatoti di tipo in-situ che forniscono una misura indiretta la verifica in campo coincide con le operazioni di taratura. Per gli analizzatori di tipo in-situ con misura diretta e di tipo estrattivo la verifica in campo consiste nella determinazione dell’indice di accuratezza relativo (Decreto 21.12.95).
6 - CARATTERISTICHE S.M.E.
Tutti gli analizzatori in continuo installati sulle emissioni devono essere provvisti di CERTIFICAZIONE di tipo od omologazione, rilasciata da organismi accreditati e riconosciuto sia nazionali che internazionali.
Non esistendo in Italia al momento un Ente ufficiale per la certificazione degli analizzatori, si richiede pertanto che vengano prodotte certificazioni di Enti internazionali.
6.1 - PRINCIPI DI MISURA
(punto A.B. 13 allegato 3 al DM 12. 7.90)
(punto 2.4. allegato al Decreto 21.12.95)
Gli analizzatori in continuo devono rispondere ai Principi di Misura, indicati dal DM 12.7.90 e riportati nella seguente tabella.
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PARAMETRO |
PRINCIPIO DI MISURA |
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POLVERE |
- ESTINZIONE DI LUCE - MISURE RADIOMETRICHE - METODI GRAVIMETRICI - DISPERSIONE DI LUCE A RAGGI LASER
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OSSIDO DI CARBONIO
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- NDIR (non dispersive infra red)
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OSSIDI DI AZOTO
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- CHEMILUMINESCENZA - NDIR - NDUV (ultraviolet)
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BIOSSIDO DI ZOLFO |
- NDUV - NDIR - ELETTROCHIMICI
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OSSIGENO |
- CELLE AD OSSIDO DI ZIRCONIO - PARAMAGNETISMO
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POSSONO ALTRESI’ ESSERE UTILIZZATI ANALIZZATORI DIVERSI
, alle seguenti condizioni:1. devono essere provvisti di certificazione rilasciata da enti nazionali ed esteri riconosciuti, come richiamato in premessa;
2. l'esercente deve eseguire un confronto in campo tra l'analizzatore proposto con uno che risponda ai requisiti di cui alla tabella sopra riportata ed alle norme tecniche: il confronto, eseguito in accordo e con la supervisione dell’autorità di controllo deve avere una durata minima di tre mesi lavorativi, Verificando l'accuratezza relativa il cui valore non deve essere inferiore all'80%.
Gli Esercenti che hanno installato analizzatori sprovvisti di certificazione prima dell'8.1.96 (data di pubblicazione del decreto 21.12.95) dovranno eseguire un confronto in campo secondo le modalità previste al punto 2.
6.2 - CARATTERISTICHE DEGLI ANALIZZATORI
Gli analizzatori dovranno essere idonei ad un uso continuativo nelle condizioni di installazione. In particolare si richiede che gli analizzatori posseggano i requisiti riportati nella tabella sottostante:
Caratteristiche e requisiti cui devono rispondere gli analizzatori utilizzati per il monitoraggio alle emissioni.
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PRESTAZIONI |
REQUISITI MINIMI STRUMENTALI |
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Principio di misura
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vedi punto 6.1 |
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Campo di misura |
il valore limite di legge deve essere compreso tra il 40-50% del fondo scala utilizzato. Casi particolare possono essere concordati con l'autorità di controllo.
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Limite di rilevabilità
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2% |
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Deriva di zero
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+/- 2% (nel periodo di operatività non sorvegliata). |
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Deriva di span
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+/- 2% (nel periodo di operatività non sorvegliata). |
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Periodo di operatività non sorvegliata
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da determinare dalla verifica di funzionalità. |
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Disponibilità dei dati
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95% verificata su 3 mesi di test operativo |
6.3 - REALIZZAZIONE S.M.E.
Nella realizzazione di un sistema di misura automatico in continuo, si dovranno considerare le problematiche di seguito indicate brevemente:
a) valutazione dei limiti imposti alle emissioni dalla normativa;
b) normativa di riferimento: nazionale c/o internazionale (vedi riferimenti normativi pag.7);
c) scelta del principio di campionamento: estrattivo e non estrattivo;
d) rappresentatività della misura: caratterizzazione emissione localizzazione sito di misura scelta dei materiali. Ad esempio, le caratteristiche chimico-fisiche e fluodinamiche delle emissioni che condizionano la scelta del sistema da installare, obbligano l'esercente ad un'analisi del problema prima dell’installazione del sistema. A tal scopo l'esercente dovrà motivare le scelte operate nella realizzazione del sistema.
e) gestione prevista del sistema.
7 - RESPONSABILITÀ
L'Esercente individua e comunica all’Autorità di Controllo il Responsabile ed il Referente tecnico dello S.M.E.
8 - GESTIONE S.M.E.
Il sistema deve garantire la fornitura di un numero elevatissimo di dati istantanei (almeno il 90 %); per raggiungere questo obiettivo è necessario, oltre ad una qualità adeguata dei materiali e degli analizzatori prevedere una gestione idonea che passi attraverso:
8.l - VERIFICHE INIZIALI E QUINQUENNALI
Le verifiche saranno condotte direttamente dalle Autorità preposte al controllo o effettuate dall'esercente sotto la loro supervisione (punto 3.3 dell'allegato al Decreto 21.12.95), secondo un protocollo da concordare preventivamente.
Le verifiche dovranno essere condotte ad ogni modifica significativa delle caratteristiche delle emissioni e dello SME.
8.2 - MANTENIMENTO DELL’INTEGRITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
(verifiche annuali).
Annualmente si dovrà verificare lo stato generale del sistema (per quelli estrattivi anche della linea di aspirazione campione) e successivamente valutare l'efficienza analitica del sistema stesso.
Test di funzionalità del sistema:
a) verifica delle condizioni degli strumenti (es.: sporcamento parti ottiche e della sonda nei sistemi estrattivi);
b) verifica della risposta degli analizzatori su tutto il campo di misura (punto 3.1 e 3.2 dell’Allegato al Decreto 21.12.95)
c) verifica dei test di sicurezza intrinseci del sistema (costanza di aspirazione del flusso, durata del ciclo di misura, tenuta della sonda ecc.);
d) verifica efficienza del convertitore (se presente)
e) verifica del sistema elettronico dì acquisizione e trasmissione dati.
Le prove di funzionalità dello SME sono indipendenti dall’esercizio dell’impianto e possono essere condotte durante un periodo di inattività dell’impianto stesso.
8.3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E QUADERNO DI MANUTENZIONE
Si dovrà prevedere una manutenzione ordinaria che sarà funzione del tipo di analizzatori e delle condizioni operative del sistema.
La frequenza con cui dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria dipenderà dalla funzionalità del sistema.
L'Esercente tenuto conto delle indicazioni fornite dai costruttori dei vari apparati che costituiscono il sistema di misura , stabilirà un protocollo di intervento per la manutenzione ordinaria.
Il personale incaricato della manutenzione dovrà essere adeguatamente addestrato per l'esecuzione delle operazioni più complesse.
La procedura di manutenzione ordinaria dovrà comprendere:
per i sistemi in-situ
a) pulizia delle superfici ottiche
b) verifica dello zero
c) pulizia dei filtri
d) verifica della registrazione delle misure
per i sistemi estrattivi
a) verifica della linea riscaldata
b) sostituzione del materiale di consumo(es.: filtri, tubi di permeazione, lampade, disponibilità delle miscele campione per la calibrazione);
c) cambio o pulizia dei filtri del gas campione;
d) verifica dei segnali di allarme e/o anomalie;
e) verifica dell'efficienza del sistema di trattamento campione (raffreddamento o diluizione o permeazione);
f) verifica del flusso del campione;
g) verifica di zero e di span per gli analizzatori (dovrà essere previsto neri' archivio dei dati elementari la registrazione dei valori e dei risultati della calibrazione automatica o manuale); nel caso in cui la taratura non sia effettuata con bombole di miscele di gas a concentrazione nota, ma ad esempio con celle di calibrazione, deve comunque essere presente una valvola per l'inserimento di un flusso di gas campione; nel caso di sistemi estrattivi, oltre al dispositivo di calibrazione per gli analizzatori deve essere previsto un dispositivo di calibrazione del sistema inserito in testa alla linea. Si dovrà inserire una valvola di intercetto per l’adduzione del gas di calibrazione con ingresso provvisto di attacco per tubo flessibile 4*6, per consentire le verifiche anche all'Autorità di Controllo.
h) pulizia delle linee di trasferimento del gas campione con gas inerte.
L'effettuazione delle verifiche stabilite dal protocollo, concordato con l'autorità di Controllo dovranno essere annotate in un quaderno di manutenzione del sistema.
Dovrà pertanto, essere presente e debitamente aggiornato un quaderno di manutenzione del sistema di misura nel quale dovranno essere dettagliate tutte le operazioni di manutenzione (tipo e frequenza) ordinaria del sistema stesso.
Dovranno inoltre, trovare giustificazione tutte le interruzioni c/o anomalie dei dati forniti dal sistema, con indicazione del giorno, dell'ora dì inizio e di fine.
9 - SISTEMA DI ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE,--VALIDAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI FORNITI DALLO S.M.E.
Il sistema deve offrire le seguenti prestazioni:
a) acquisizione dei segnali provenienti dagli strumenti di monitoraggio in continuo;
b) controllo, validazione e elaborazione delle misure di cui sopra;
c) gestione della strumentazione e delle procedure di calibrazione periodica automatica o manuale;
d) segnalazione di eventuali anomalie e/o guasti;
e) acquisizione dati relativi a misurazioni;
f) acquisizione dati di funzionamento dell’impianto correlabili alle emissioni;
g) elaborazione statistica dei dati;
h) determinazione dei valori di emissione per la verifica del rispetto della normativa -vigente;
i) archiviazione dati;
j) generazione di tabelle per l'autorità di controllo ed altri Enti interessati o ad uso interno.
9.1 - ACQUISIZIONE DATI
Questa funzione provvede alla lettura dei segnali elettrici provenienti dalla risposta degli analizzatori ed alla trasformazione in valori elementari espressi nelle opportune unità di misura oltre alla loro memorizzazione.
I valori al minuto ed i dati orari relativi alle emissioni devono essere raccolti in record rispettivamente orari e giornalieri.
Anche lo stato dell'impianto dovrà essere raccolto in record giornalieri.
I record devono essere archiviati secondo gli schemi e con i codici riportati nelle seguenti schede.
9.1.1 - VALORI ELEMENTARI
I valori elementari dovranno essere raccolti in record orari con il seguente formato:
CCCCSSPPPAAMMGGOOXXDDDDD..........................XXDDDDD
<------------------------------------------------------>
60 gruppi da 7 caratteri
CCCC codice stabilimento
SS codice impianto
PPP codice monitor (parametri tal quale)
AAMMGGOO anno, mese, giorno, ora
XX codice di stato monitor
DDDDD valore paramento(dato tal quale)
Tutti i dati hanno il formato definito sopra.
I valori elementari delle misure dovranno essere archiviati da un PC con disco rigido che garantisco una memoria temporanea di 40 giorni. A tale scopo si deve prevedere di poter conservare i dati anche in caso di black out di rete(back up).
L’archivio dovrà essere di tipo circolare.
Dovrà essere anche possibile la visualizzazione e lo scarico dei dati in memoria (su floppy disk da 3,5" con capacità di 1,44 Mbytes) senza influenzare la continuità dell’acquisizione.
Si dovrà inoltre predisporre, a monte dell’unità di acquisizione, sulla linea di segnale proveniente dallo strumento, una connessione analogica (configurazione 0-5 V o 4-20 mA) per effettuare misure indipendenti.
9.1.2 - DATI ORARI
I dati orari relativi alle emissioni dovranno essere raccolti in record Giornalieri con il seguente formato:
CCCCSSPPPAAMMGGXXDDDDD.........................................XXDDDDD
<-------------------------------------------->
24 gruppi da 7 caratteri
CCCC codice stabilimento
SS codice impianto
PPP codice monitor
AAMMGG anno, mese, giorno
XX codice di stato monitor
DDDDD valore parametro
Tutti i dati hanno il formato definito sopra.
9.1.3 - STATO DELL’IMPIANTO
Le condizioni di stato dell’impianto dovranno essere raccolti in record Giornalieri con il seguente formato:
CCCCSSPPPAAMMGGXX.....................................XX
<---------------------------->
24 gruppi da 2 caratteri
CCCC codice stabilimento
SS codice impianto
PPP codice monitor
AAMMGG anno, mese, giorno
XX codice di stato monitor
Tutti i dati hanno il formato definito sopra.
ELENCO DEI CODICI RELATIVI AL TIPO DI MONITOR ED ALLO STATO MONITOR
Si fornisce un elenco dei codici relativi ai principali inquinanti.
Elenco dei codici monitor.
TIPO CODICE
TAL QUALI NORMAL. RIF.OSS.
Biossido di zolfo mg/m3 601 681 691
Ossidi di azoto mg/m3 602 682 692
Monossido di carbonio mg/m 3 603 683 693
Polveri PTS mg/m3 607 687 697
Polveri opacità PTO % 611 687 697
Ossigeno % 630 riferimento
Ossigeno % 631 misurato
Ossigeno % 632 stimato
Umidità % 620
Umidità fumi % 621 misurata
Umidità fumi % 622 stimata
Portata fumi Nm3/h 623 misurata
Portata fumi Nm3/h 624 stimata
Temperatura esterna °C 640
Temperatura fumi °C 641
Pressione fumi KPa 642
Velocità fumi m/sec 643
Portata combustibile t/h 650 Solidi
t/h 651 Liquidi
Nm3/h 652 Gassosi
Potenza media generata MWt 660
Potenza media elettr.gen. MWe 661
Frazione della potenza % 665 Solidi
media elettrica generata % 666 Liquidi
suddivisa tra i diversi % 667 Gassosi
combustibili usati
Impianto 670
Denitrificatore 671
Depolveratore 672
Desolforatore 673
Neutralizzatore 674
ELENCO DEI CODICI DI STATO MONITOR
CODICE DESCRIZIONE
00 Dato valido misurato
10 Monitor non funzionante
15 Dato non valido
20 Dato valido stimato
30* In servizio regolare
31* Fase di accensione
32* Fase di spegnimento
33* Fase di manutenzione
34* Fuori servizio per fermata
35* Fuori servizio per guasto
36* Funzionamento anomalo /parziale
40 Calibrazione periodica di zero
41 Calibrazione periodica di span
42 Calibrazione estemporanea di zero
43 Calibrazione estemporanea di span
99 Sistema di acquisizione non attivo
Nota: i codici contrassegnati da (*) sono relativi all'impianto
ARCHIVIO ORARIO DATI DI EMISSIONE
CODICE DESCRIZIONE CODICI ELEMENTARI ASSOCIATI
00 Dato valido misurato 00(20) and 30 (36)
15 Dato non valido 10, 15, 40, 41, 42, 43, 33, 34, 35
25 Dato non valido ai soli fini
del calcolo per la verifica del 00 and 31, 32
rispetto del limite
ARCHIVIO ORARIO STATO di IMPIANTO
CODICE DESCRIZIONE
30 In servizio regolare
31 Fase di accensione
32 Fase di spegnimento
33 Fase di manutenzione
34 Fuori servizio per fermata
35 Fuori servizio per guasto
36 Funzionamento anomalo /parziale
CONDIZIONI DI VALIDITA'
Archivio orario dati di emissione
CODICE
00 => se almeno il 70 % dei dati elementari associano i codici 00 (20) e 30 (36)
dell’archivio dati elementari.
15 => se meno del 70% dei dati elementari non hanno codice 00 (20)
=> se più del 70 % dei dati elementari hanno codice 00 (20) ma meno del 70 %
hanno codice 30 (36)
=> se lo scarto tra le misure elementari valide che concorrono alla formazione
della media oraria è inferiore ad un valore dato
=> se lo scarto tra le misure elementari valide che concorrono alla formazione
della media oraria è superiore ad un valore dato
=> se il valore di media oraria calcolato è inferiore ad un valore prefissato
=> se il valore di media oraria calcolato è superiore ad un valore prefissato
25 => se almeno il 70 % dei dati elementari associano simultaneamente i codici 00 e
31 o 32
Archivio orario stato di impianto
cod. Se la condizione di invalidità del dato orario di emissione è determinata dallo stato dell’impianto, allora nell'archivio si dovrà inserire il codice prevalente di invalidità che, in caso di pari frequenza di osservazione, sarà l’ultimo codice di invalidità osservato.
cod. Se la condizione di invalidità del dato orario di emissione non è determinata dallo stato dell'impianto allora nell'archivio si dovrà inserire il codice prevalente osservato.
9.2 - ELABORAZIONE
(punto 4 dell’Allegato al Decreto 21.12.95; art. 13 Decreto 8.5.89)
I risultati devono essere elaborati dallo SME seguendo i criteri generali stabiliti dal punto 4.1.1. del sopracitato allegato.
Le elaborazioni fatte per la verifica del rispetto dei limiti secondo il DM 12.7.90 o secondo H Decreto 8.5.89, devono uniformarsi rispettivamente ai dettami dei punti 4.1.2 e 4.1.3. del sopracitato allegato.
Lo SME deve consentire l'elaborazione immediata dei risultati per la verifica e la conoscenza all'esercente della qualità delle emissioni in rapporto agli obblighi normativi.
10 - PRESENTAZIONE VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE
(punto 4 dell’Allegato al Decreto 21.12.95; art. 13 Decreto 8.5.89)
L'esercente l'impianto dovrà conservare e tenere a disposizione dell’autorità di controllo i risultati per un periodo minimo non inferiore a cinque anni.
I risultati devono essere presentati come indicato dalle tabelle, che competono per legge, da pagina 26 a pagina 43, e comunicati all’autorità di controllo con le seguenti scadenze:
a) entro 24 ore nel caso di superamento dei limiti di legge. Inoltre, le tabelle riassuntive mensili devono essere predisposte e a disposizione dell'autorità di controllo entro il quinto giorno del mese successivo.
b) semestralmente in tutti gli altri casi (entro il 15.1 e 15.7 di ogni anno).
La trasmissione dei risultati avverrà secondo lo schema 1 rispettando i tempi sopracitati.

PF Sistemi Srl Viale Montenero, 34 20135 Milano - Italia
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